Dal sito web del Comitato Centrale In particolare si legge:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riorganizzazione dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce Rossa Italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell’Agenzia italiana del farmaco, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero della salute sugli stessi enti e istituti, in base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all’organizzazione del Ministero della salute;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere a), b), e), d) ed e);
c) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore degli stessi;
d) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero della salute ed enti e istituti vigilati allo scopo di consentire un corretto, tempestivo ed efficace svolgimento delle funzioni di responsabilità politica del governo della salute, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministro della salute di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute allo scopo di definire programmi annuali per lo svolgimento delle rispettive funzioni o per il raggiungimento di finalità di volta in volta individuate;
e) nomina del presidente degli enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, tra esperti di riconosciuta competenza in materia sanitaria, o tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; nomina del direttore generale degli enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute con decreto del Ministro della salute, su proposta del presidente dell'ente o istituto vigilato; designazione dei membri del consiglio di amministrazione degli enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute da parte del Ministro della salute; nomina di un rappresentante del Ministero della salute in seno al collegio dei revisori e nomina su designazione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un rappresentante con funzioni di presidente del collegio dei revisori, il presidente del nucleo di valutazione, del presidente del comitato di indirizzo e valutazione e del presidente del comitato scientifico degli enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute da parte del Ministro della salute.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, finalizzato al coordinamento formale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con quelle introdotte nel medesimo decreto legislativo da altre fonti normative nonché quelle previste dalla presente legge.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione ...
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